CHIUSURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA IL SABATO
Carissimi colleghi ed iscritti,
il 2007 sarà un anno di grandi
cambiamenti anche per il nostro settore ed i problemi sul tappeto sono i soliti da qualche anno (ruolo,
chiusura del sabato, salario accessorio, ecc.), anche se c’è da dire che
quest’anno oltre alle problematiche
prima citate ci sta’ l’attualità
che è rappresentata dai corsi- concorsi.
Noi non vogliamo
entrare in queste sabbie mobili
anche perché in qualche comunicato precedente avevamo fatto delle proposte ed avevamo chiesto
chiarezza sulla realizzazione dei corsi – concorsi, ad oggi nessuna risposta…. Anzi la
situazione si ingarbuglia ogni giorno di più. La nostra proposta era e resta
quella di fare partecipare ai corsi tutti i dipendenti, così come in precedenza sulla formazione
avevamo richiesto di non discriminare nessuno, poiché il nostro futuro anche in
base agli ultimi accordi si basa sulla qualità dei servizi e sulla preparazione delle persone che
li propongono. Da quest’anno abbiamo deciso di cambiare la nostra veste
informativa infatti cercheremo di
proporre di volta in volta una stesura tematica degli argomenti più
attuali e che ci interessano di
più.
Inauguriamo
questa nuova edizione con un problema che a nostro avviso ci riguarda molto
: la chiusura del sabato. Lo scorso anno su nostro impulso è
stata portata in discussione prima
all’UAR dove peraltro c’era la
volonta’ di far chiudere le
Commissioni il sabato sia in una seduta del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, dove il
Consiglio ha ritenuto non attuabile
tale richiesta in quanto per loro
noi siamo omologati come organizzazione di tempo al Ministero della Giustizia.
Proprio per
rispondere e motivare al rigetto della delibera del Consiglio, il nostro centro studi ha
approfondito la questione e le
nostre argomentazioni le abbiamo inviate ai titolari dei Dicasteri delle
Amministrazioni interessate ed
inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed
all’Associazione dei Magistrati Tributari.
In ultimo c’è da dire che la scorsa
estate c’è stata una situazione a macchia di leopardo, ovvero, anche se il
Consiglio aveva rigettato la proposta di chiudere il sabato alcune Commissioni
Tributarie avevano chiuso lo stesso (in accordo Presidente e Direttore della
locale Commissione Tributaria) e quest’anno se la questione non la si affronta
nei modi dovuti e nei tempi giusti, si riproporrà lo stesso problema. Noi la questione l’abbiamo affrontata
nel nostro stile come di seguito leggerete, a cura del Responsabile del nostro Centro Studi Dott. Domenico
Stingone. Prima di iniziare a leggere ed a riflettere sulle nostre proposte vi
saluto affettuosamente.
ENZO PRIORE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
FISCALI
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SONDRIO
Via Bonfadini 15 - 23100 -
SONDRIO
Tel. 0342/514313 - Fax
0342/219606
All'Onorevole Presidente del
Consiglio Dei Ministri
Palazzo
Chigi
Piazza Colonna 370
00187 ROMA
Al'Onorevole
Sig. Ministro
senza Portafoglio
per le riforme e le Innovazioni
nella
Pubblica Amministrazione
On. Luigi Nicolais
Dipartimento per la Funzione
Pubblica
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Corso Vittorio Emanuele 116
00186 ROMA
All'Onorevole
sig. Vice Ministro
dell'Economia
e delle Finanze
Dr. Vincenzo Visco
Via XX Settembre 97
00187
ROMA
e.p.c
Al Sig. Direttore dell'Ufficio
Amministrazione Risorse
Ministero
dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento per le Politiche
Fiscali
Dott. Aldo Bovi
Via M.Carucci 131
00143 ROMA
Al Sig. Presidente del
Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
Dr.
Angelo Gargani
Via Solferino 15
ROMA
Presidente
dell’Associazione
Magistrati Tributari
Dott.Giacomo Caliendo
c/o
CTR LAZIO
Galleria Regina Margherita 7
ROMA
Prot.
2407/06
OGGETTO:
Chiusura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie nella giornata
del sabato. Legge 28 dicembre 2005 n. 263 – interventi correttivi alle modifiche
in materia processuale civile.-
Con la presente ritenendo
sia un atto dovuto e di buon senso, soprattutto in tempi di forzati risparmi, in
virtù dell'alta sorveglianza sulle Commissioni Tributarie e dei poteri
attribuiti in modo particolare dall'art. 29 del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 545
(ordinamento degli organi speciali di giurisdizione Tributaria ed organizzazione
degli uffici di collaborazione in attuazione della delega di cui all'art.
30 della L. 30.12.1991, n.413),si trasmette la nota n. 847/06 del 3 maggio 2006
di questa Direzione e del Centro Studi, inviata agli organi in essa indicati al
fine di promuovere un intervento autorevole e risolutivo delle SS.VV.
Illustrissime inteso, in presenza dei presupposti e nei soli casi nella stessa
indicati, alla chiusura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie
nella giornata del sabato,la cui apertura fino ad oggi disposta oltre a
rilevarsi dispendiosa e di nessun pregio in funzione del rapporto
costi-benefici, si è dimostrata per i fini che si prefiggeva, anche
controproducente in considerazione della evanescente o, per meglio dire della
inesistente affluenza del pubblico nella predetta
giornata.
La sottrazione di risorse
umane per l'espletamento di attività insussistenti nella giornata del sabato,
risorse meglio spendibili per l'Amministrazione in giornate diverse e in
costanza di attività, si ripercuote negativamente sulla produttività degli
uffici e sulla stessa organizzazione, oltre che sui costi di gestione sempre più
insostenibili e ai quali questa Direzione e questo Centro Studi con difficoltà
riesce a far fronte con i fondi a disposizione.
Allo scopo si ritiene
doveroso trasmettere anche una copia della nota n. 2566/06 del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria che è di avviso diverso da quanto
rappresentato da questa Direzione e da questo Centro Studi con la indicata nota
n. 847/06.
In quest'ultima si
prospettava non una chiusura generalizzata degli uffici di Segreteria delle
Commissioni Tributarie nella giornata del sabato, ma solo di quelli non
impegnati in attività di udienza e giudiziaria in generale nella detta
giornata.
Questa Direzione (Centro
studi ) nella medesima nota n. 847/06 ha indicato in ordine cronologico le
ragioni giuridiche poste a base del suo convincimento in merito alla possibilità
di chiusura(non generalizzata) degli uffici di segreteria delle Commissioni
Tributarie nella giornata del sabato, in particolare per effetto della
sopravvenuta disposizione di cui alla legge 263 del 28 dicembre 2005 che ha
aggiunto altri due commi al'art. 155 del codice di procedura civile in merito al
cosiddetto computo dei termini.
A seguito della
sopravvenuta disposizione, da un lato potranno essere regolarmente tenute
udienze nella giornata del sabato (che, a tutti gli effetti è lavorativa, come
lo è per tutti gli altri uffici della Pubblica Amministrazione che pure hanno
disposto la chiusura per tale giornata), dall'altro, ai fini del computo dei
termini in scadenza in tal giorno opererà la proroga dal sabato al successivo
lunedì.
Su tale ultimo punto, la
norma non lascia , a parere di questo Centro studi adito a difficoltà di esegesi
giacchè è chiaro a quali “termini” in scadenza si possa far conseguire la
proroga automatica al successivo lunedì.
Fermo restando la
opportunità di provvedere "ante tempus" allo svolgimento delle attività
processuali sottoposte al regime dei termini, questo centro Studi non condivide la impostazione
dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria - Ufficio del
Contenzioso Tributario- espressa con circolare n. 8786 dell'8 marzo 2006 secondo
la quale la normativa indicata che ha esteso la proroga del termine in scadenza
dal sabato al lunedì, sarebbe applicabile solo ai termini cosiddetti
"acceleratori (o finali)" e non anche agli altri termini definiti dilatori come
quelli per la predisposizione di memorie e documenti e per la istanza di
trattazione in pubblica udienza previsti dagli artt. 32 e 33 delD.Lgs 31
dicembre 1992 n. 546 riguardanti il processo tributario.
La proroga del termine
scadente il giorno festivo, in base alla giurisprudenza consolidata e alla
dottrina processualistica. trova applicazione sia con riferimento ai termini
ordinatori che a quelli perentori.
(Cass. 21.11.1970 n.2470, RFI, 1971. voce termini processuali in materia civile,
n.3; Cass. 20.11.71 n.3368, IVI, voce cit. n. 4 ; Cass. 6.10.84 n.4985, IVI,
1984, voce cit., n.11; Cass. 20.04.85, n.2621, IVI, 1985, voce cit., n.1 ecc; In
dottrina Allorio Commentario del Codice di Procedura civile libro primo pag.1575
) .
Di recente, anzi, la
giurisprudenza (Cass. 23 gennaio 1969, n. 194 in G.I. 1970, I, 1,417 e In
motivazione, già Cass. 5 gennaio 1968, n. 22, in Foro it. 1968,I,630 ) e la
dottrina (Costa, osservazioni sul regolamento temporale, pag. 395; Allorio
Commentario al Cod. di Proc. Civile
libro 1^ pag.1575 )hanno ritenuto che, dall'ultimo comma dell'art. 155 c.p.
civ., sono prorogati anche i termini dilatori.
Trattasi di un'applicazione
corretta (così Allorio in opera citata), soprattutto per chi ritiene superata la
tesi che restringe il campo delle possibili modificazioni del termini dilatori soltanto all'abbreviazione e
alla dispensa.
Controversa è invece
l'applicabilità della suddetta proroga nel caso di termini liberi sebbene, la
giurisprudenza prevalente e la dottrina ne affermano la operatività. (Così Cass. 19.4.1966, n.985, RFI, 1966, voce
termini processuali civili, n.5; Cass. 19.5.1990, n.4524, RFI, 1990, voce cit.,
n.12; in dottrina: Picardi, dei termini, commentario del c.p.c. diretto da
Allorio, Torino 1973,1575).
La suddetta operatività di
proroga al lunedì del termine libero, a parere di questo Centro Studi, è ancora
più pregnante in campo processuale tributario proprio in virtù delle ragioni di coloro che ne sostengono la
inapplicabilità essenzialmente in campo penale (Cass penale 5.12.1991, Picciariello,
RFI,1992, voce termini processuali In materia penale n.2), sul presupposto che si
finirebbe per ridurre il periodo di tempo che si è inteso assicurare libero
(Tribunale Firenze 12 gennaio 1954, in giur. It. 1955, 1^,2,44 ), in quanto per effetto del computo del
termine a ritroso, come quello di cui agli indicati artt. 32 e 33 del D.Lgs n.546/92 riguardanti ìl
deposito di memorie, documenti ed istanza di pubblica udienza , essa si traduce
in un vantaggio delle stesse parti processuali per il compimento delle predette attività.
Infatti secondo la costante giurisprudenza nel computo del termine a ritroso, la
scadenza verrebbe anticipata al giorno precedente non festivo (Andrioli, Diritto
processuale civile, I° Napoli 1979 pag. 465; Cass. 26.10.1976 n. 3877, FI, 1977, I, 1986; Cass.
29.11.1977 n. 5187, IVI, 1978, I, 2011).
Va rilevato che proprio in
relazione ai termini che decorrono all'indietro, in casi tassativi (Cass. 27
marzo 1969, n. 495) sono previsti i termini cosiddetti liberi con i quali si
intende assicurare ad un determinato soggetto un periodo di tempo netto (Così
Allorio op. Citata pag. 1574).
Alla luce di tutto quanto
sopra, questo Centro Studi chiede alle SS.VV. Ill.me di voler analizzare ogni
aspetto della questione qui rappresentata, auspicando in un autorevole
intervento che possa contribuire ad una interpretazione definitiva della
norma che consenta, in funzione della operatività degli Uffici di Segreteria
delle Commissioni Tributarie la chiusura (non generalizzata) dei medesimi nella
giornata del sabato.
Nel restare a completa
disposizione si porgono deferenti ossequi.
Sondrio , 5 dicembre
2006
IL DIRETTORE
DOMENICO STINGONE
CENTRO STUDI GIURIDICI DEL
COORDINAMENTO NAZIONALE
DEL PERSONALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
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