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Coordinamento Nazionale del Personale delle Commissioni Tributarie |
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Legge 27 luglio 2000, n. 212, pubblicata
sulla G.U. 31.7.2000, n. 177 Disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente.
Dopo un lungo periodo di gestazione, lo
Statuto del contribuente è finalmente Legge.
Lo Statuto elenca una serie di principi ai
quali deve ispirarsi l'Amministrazione Finanziaria nei rapporti con il
contribuente. La norma è in vigore dal 1 agosto 2000, giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Di seguito si riporta l'intero
provvedimento.
Art. 1
-
Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi
generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali.
-
L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge
ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione
autentica.
-
Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella medesima legge.
-
Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi
statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla
presente legge.
Art. 2
-
Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che
contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la
rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare
l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
-
Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non
hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere
tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge
medesima.
-
I richiami di altre disposizioni contenuti nei
provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il
contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare
rinvio.
-
Le disposizioni modificative di leggi tributarie
debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente
modificato.
Art. 3
-
Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai
tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
-
In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente
previsti.
-
I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Art. 4
-
Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione
di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre
categorie di soggetti.
Art. 5 (Informazione del
contribuente)
-
L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee
iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle
disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche
curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a
disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.
L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di
informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale,
ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
-
L'amministrazione finanziaria deve portare a
conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le
circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto
che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui
procedimenti.
Art. 6
-
L'amministrazione finanziaria deve assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A
tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio
del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio
speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da
comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a
garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal
loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli
atti tributari.
-
L'amministrazione deve informare il contribuente di
ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato
riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione,
richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
-
L'amministrazione finanziaria assume iniziative
volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in
generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti
sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa
adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e
nelle forme meno costose e più agevoli.
-
Al contribuente non possono, in ogni caso, essere
richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione
finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi
2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento
d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione
amministrativa.
-
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione
finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con
mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti
mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche
qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si
applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il
contribuente non è
tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi
in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 7
-
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono
motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione
si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama.
-
Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio
presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l'organo o
l'autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le
modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui
e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
-
Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento
all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la
motivazione della pretesa tributaria.
-
La natura tributaria dell'atto non preclude il
ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i
presupposti.
Art. 8
-
L'obbligazione tributaria può essere estinta anche
per compensazione.
-
E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui
senza liberazione del contribuente originario.
-
Le disposizioni tributarie non possono stabilire né
prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal
codice civile.
-
L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare
il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per
ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei
tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato
che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella
accertata.
-
L'obbligo di conservazione di atti e documenti,
stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni
dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
-
Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo
ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono
emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
-
La pubblicazione e ogni informazione relative ai
redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n.
441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri
soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto
delle relative imposte.
-
Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni
vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata
l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo,
a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a
tributi per i quali attualmente non è previsto.
Art. 9
-
Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare
nella Gazzetta Uffic iale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel
caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da
cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il
versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
-
Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili.
Art. 10
-
I rapporti tra contribuente e amministrazione
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona
fede.
-
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi
moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente
modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
-
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una
mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di
disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di
nullità del contratto.
Art. 11
-
Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni,
circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione
delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle
scadenze previste dalla disciplina tributaria.
-
La risposta dell'amministrazione finanziaria,
scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto
dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non
pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che
l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi
del periodo precedente, è nullo.
-
Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del
contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria
entro il termine di cui al comma 1.
-
Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni
analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere
collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente
pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
-
Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo
ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono
determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio
dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria.
-
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione
finanziaria da parte dei contribuenti.
Art. 12
-
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei
locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di
indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e
urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario
ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la
minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente.
-
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente
ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e
dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che
vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
-
Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori
o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
-
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e
del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo
verbale delle operazioni di verifica.
-
La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del
contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per
ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine
individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono
ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le
osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la
conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del
dirigente dell'ufficio, per
specifiche ragioni.
-
Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al
Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
-
Nel rispetto del principio di cooperazione tra
amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il
contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che
sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere
emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e
motivata urgenza.
Art. 13
-
Presso ogni direzione regionale delle entrate e
direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del
contribuente.
-
Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati
dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata
nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e
appartenenti alle seguenti categorie:
-
magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di
servizio;
-
dirigenti dell'amministrazione finanziaria e
ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno
due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale
delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del
Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della
Guardia di finanza;
-
avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione
regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di
appartenenza.
-
L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed
è rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte
dal componente scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del
comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie
di cui alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla
lettera c) del comma 2.
-
Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del
contribuente.
-
Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle
entrate presso le quali lo stesso è istituito.
-
Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro
soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze,
prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento
suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e
amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli
uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le
procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o
di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente
comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente
nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della
segnalazione.
-
Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni
ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della
migliore organizzazione dei servizi.
-
Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di
assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi
aperti al pubblico.
-
Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
-
Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
-
Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti
dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze
negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore
regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza
competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine
di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro
delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione
in termini previsti dall'articolo 9.
-
Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta
una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore
regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del
territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando
gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
-
Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle
competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del
contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle
questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
Art. 14
-
Al contribuente residente all'estero sono assicurate
le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione
di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del
codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di
pagamento delle imposte.
-
Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo
ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono
emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 15
-
Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori
generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia
di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del
personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche
in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate
annualmente dal Garante del contribuente.
Art. 16
-
Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi
recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente
necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle
disposizioni della presente legge. 2. Entro il termine
di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari
incompatibili con la presente legge.
Art. 17
-
Le disposizioni della presente legge si applicano
anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e
di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti
che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di
tributi di qualunque natura.
Art. 18
-
I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e
11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
-
Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i
componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
Art. 19
-
L'amministrazione finanziaria, nel quadro
dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni
opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente
riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena
operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.
-
Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle
finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la
riqualificazione del personale in servizio.
Art. 20 ...
omissis...
Art. 21 (Entrata in
vigore)
-
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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