Il decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74
riordina la disciplina dei reati tributari (in G.U. n. 76 del 31.03.2000).
Tentiamo come di consueto di schematizzare
ed esporre in forma semplificata
il testo del decreto in
oggetto.
TITOLO I -
Articolo 1 - Vengono definiti i
termini utilizzati all'interno
del decreto:
fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti sono le fatture e tutti gli altri documenti aventi valore di prova
per le norme tributarie:
-
emessi per operazioni in tutto o in
parte non effettuate
-
che indicano corrispettivi o IVA
maggiorati
-
che riferiscono l'operazione a soggetti
diversi da quelli effettivi
Elementi attivi o
passivi
Sono i componenti positivi o negativi che
formano il reddito o determinano la base imponibile delle imposte sui redditi
o dell'IVA.
Dichiarazioni
Sono le dichiarazioni IVA o dei redditi
presentate anche in qualità di
amministratore, liquidatore o rappresentante
legale di società, enti o
persone fisiche.
Il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a
terzi l'evasione
le espressioni comprendono anche lo scopo di ottenere un
rimborso non dovuto
o un credito d'imposta inesistente e di consentirlo a
terzi; nel caso di
amministratori, liquidatori e rappresentanti di società
tali espressioni e
il fine di sottrarsi al pagamento, sono riferiti alla
società ente o persona
per conto di
cui si agisce.
Imposta evasa
E' la differenza tra l'imposta
effettivamente dovuta e quella indicata in
dichiarazione (tutta l'imposta in
caso di omessa dichiarazione) al netto
delle somme versate, dal contribuente
o da terzi, per acconti, ritenute o
comunque pagate prima della presentazione
della dichiarazione o del suo
termine di
scadenza.
Soglie di
punibilità riferite all'imposta evasa
Sono
riferite anche all'importo dei rimborsi o dei crediti indebiti
richiesti o
esposti in dichiarazione.
TITOLO II - Articoli da 2 a
11 - Sono definiti i reati tributari
DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE
Dichiarazione fraudolenta utilizzando fatture o altri
documenti per
operazioni inesistenti (art. 2)
Chiunque utilizza tali elementi passivi
nelle dichiarazioni annuali al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA
è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; il fatto si considera
commesso quando le fatture o i documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi
fittizi è inferiore a 300 milioni, la reclusione è da 6 mesi a 2
anni.
Dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
Con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6
anni, è punito chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali elementi
attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi, al fine di evadere
le imposte sui redditi o l'IVA, con una falsa rappresentazione nelle scritture
contabili o utilizzando mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento.
Il reato si realizza quando congiuntamente
-
l'imposta evasa (per ogni singola
imposta) è superiore a 150 milioni e
-
il totale degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche usando elementi passivi inesistenti (in pratica la
riduzione dell'imponibile), è superiore al 5% dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi dichiarati o comunque a 3
miliardi.
Dichiarazione
infedele (art. 4)
Chi, per gli stessi fini, in una
delle dichiarazioni annuali per le imposte sui redditi e l'IVA, indica minori
elementi attivi o elementi passivi fittizi è punito con la reclusione da 1 a 3
anni. La pena è comminata se congiuntamente
-
l'imposta evasa (per ogni singola
imposta) è superiore a 200 milioni e
-
il totale degli elementi attivi non
dichiarati (anche utilizzando elementi passivi fittizi) supera il 10% del
totale degli elementi dichiarati o comunque è maggiore di 4
miliardi.
Omessa
dichiarazione (art. 5)
Chi, per gli stessi fini, non
presenta la dichiarazione annuale IVA o dei redditi, è punito con la
reclusione da 1 a 3 anni se l'imposta evasa (per ogni singola imposta) è
superiore a 150 milioni.
Non sono considerate omesse le
dichiarazioni:
Non è punibile il tentativo di
compiere i reati previsti dagli art. 2-3-4
(art.
6).
L'art. 7 prevede che non costituiscono fatti punibili ai
sensi degli
articoli 3 e 4:
-
le rilevazioni nelle scritture contabili e
nel bilancio eseguite in
violazione dei criteri di determinazione
dell'esercizio di competenza ma
sulla
base di metodi costanti di impostazione contabile;
-
le rilevazioni e le valutazioni quando i criteri applicati sono
stati
indicati nel bilancio e,
in ogni caso,
-
le valutazioni che,
singolarmente considerate, si discostano di meno del
10% da quelle
corrette.
DELITTI IN MATERIA DI DOCUMENTI E PAGAMENTO DI
IMPOSTE
Emissione di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)
Chi emette fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte
sui redditi o dell'IVA, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6
anni.
E' considerato un solo reato l'emissione
di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel medesimo anno.
Se l'importo annuo delle fatture o
documenti emessi per operazioni inesistenti è inferiore a 300 milioni, si
applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Occultamento o
distruzione di documenti contabili (art. 10)
Chiunque ai fini di evadere le imposte
(redditi e IVA) o di consentire 'evasione a terzi, occulta o distrugge
anche in parte le scritture contabili o i documenti obbligatoriamente da
conservare, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del
volume d'affare, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato.
Sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte
Chiunque per evitare il pagamento
delle imposte sui redditi e dell'IVA e dei
relativi
interessi e sanzioni per un ammontare complessivo a 100 milioni, simula la
vendita o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui per
rendere inefficace la riscossione coattiva, è punito con la reclusione da 6
mesi a 4 anni.
TITOLO III
- Articoli da 12 a 18 - Disposizioni comuni
L'articolo 12 prevede le pene accessorie:
interdizione dagli uffici direttivi delle società e imprese, incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, interdizione dalle funzioni di
rappresentanza e assistenza in materia tributaria, interdizione dall'ufficio di
componente di commissione tributaria, pubblicazione della sentenza e
interdizione dai pubblici uffici per periodi diversi di tempo.
Circostanze
attenuanti
Pagamento
del debito tributario (art. 13) e riparazione dell'offesa nel caso di estinzione
per prescrizione del debito tributario (art. 14).
Se prima
del dibattimento di primo grado sono pagati i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi dei delitti previsti dal decreto e le sanzioni amministrative, le
pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano quelle accessorie. Non si
tiene conto tuttavia della diminuzione della pena, ai fini della sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria. Inoltre la pena è ridotta fino alla
metà se l'imputato chiede di pagare una somma a titolo di equa riparazione
dell'offesa recata all'interesse pubblico, anche nel caso che i debiti tributari
risultino estinti per decadenza o prescrizione.
Non sono punibili ai fini del presente decreto le violazioni
di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro
portata e sul loro ambito di applicazione (art. 15) e non è punibile chi si è
uniformato ai pareri del ministero delle Finanze o del Comitato consultivo per
l'applicazione delle norme antielusive o ha compiuto le operazioni esposte
nell'istanza di parere sulla quale si è formato il silenzio-assenso (art.
16).
Gli articoli 17 e 18 si occupano della interruzione
della prescrizione e del
giudice
competente.
TITOLO IV e TITOLO
V - Articoli da 19 a 25
Gli ultimi articoli si occupano dei rapporti
con il sistema sanzionatorio amministrativo e tra procedimento penale e processo
tributario e contengono disposizioni di coordinamento e finali. In particolare,
oltre all'abolizione di norme precedenti in contrasto o non compatibili con il
decreto, è modificato l'articolo 2 della legge 26.01.1983, n. 18. La modifica
prevede una pena pecuniaria da 2 a 15 milioni per chiunque:
-
manomette o altera apparecchi misuratori fiscali e chi ne fa uso
dopo la
manomissione
-
forma e altera stampati, documenti o registri e chi
li utilizza anche se
non ha concorso
alla falsificazione.