RELAZIONE SUL V FORUM DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIAOggetto: V`FORUM SULLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Pescara 15 Gennaio 2005 "Hotel Esplanade"
In calce alla presente, trasmetto il resoconto del Foruin in oggetto che sotto la direzione del moderatore Dott. Domenico Caputo, ha visto la partecipazione di prestigiosi docenti e politici qualificati. La riunione di studio con una nutrita partecipazione di pubblico è stata aperta con la relazione del Presidente nazionale del CNPCT Enzo Priore, il quale ha trattato gli argomenti di maggiore attualità evidenziando che dall'analisi della situazione dei carichi tributari si possono prevedere andamenti variabili con temporanea tendenza alla riduzione per gli effetti deflativi da condono che rendono comunque necessaria la creazione di uno specifico ruolo dei dipendenti delle Commissioni Tributarie o all'interno del Ministero dell'Economia o della Presidenza del Consiglio per la peculiarità delle mansioni svolte rispetto alla diversa finalità accertativi nell'ambito della struttura del Ministero dell'Economia. Ha ricordato che nonostante che non ci sia stata preparazione specifica, i dipendenti hanno svolto una formazione diretta "sul campo" riuscendo a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di celerità del processo tributario. Inoltre, occorre dare attuazione al Dlgs. 545/92 (artt. 38 e 40) per il miglioramento della qualità delle decisioni (preparazione dei fascicoli con raccolta delle sentenze, massimario delle sezioni ecc.). La particolare efficienza mostrata dalla giurisdizione tributaria potrà trovare buona collocazione mediante l'estensione delle competenze ad altre materie vicine a quelle tributarie. E' necessario poter assicurare la terzietà sia dei giudici tributari e sia del personale di segreteria delle Commissioni Tributarie e ciò non può essere rispettata, anche sotto il profilo dell'immagine pubblica, se i soldi per l'attività giudiziaria vengono erogati da una delle parti del processo.
Il Prof. Giovanni Marongiu ha introdotto gli aspetti salienti circa la attualità e modernità dello Statuto del contribuente che, pur non inserito in una normativa di carattere costituzionale costituisce espressione di un movimento culturale che ha dato particolare rilevanza al diritto tributario rendendo in dispensabile la motivazione dell'accertamento tributario. Dopo aver richiamato le norme in un escursus storico sulla disciplina di tributi e sanzioni, i passi avanti per meglio disciplinare i rapporti tra lo Stato ed i contribuenti sono stati realizzati con l'avvento delle Commissioni Tributarie (in funzione dall'aprile 1996) e si è giunti all'avvento di istituti partecipativi (interpello, contraddittorio, contestazioni preventive, accertamento con adesione, autotutela, studi di settore, concordati con associazioni, ecc.). L'importanza delle informazioni (art. 5 Statuto contr.) come idonea e completa conoscenza delle norme tributarie riassunto con una felice espressione di sintesi: "tanto più si sa tanto più si può". Restano ancora da realizzare i testi unici che aiutino a districarsi nella babele di norme collocate e disperse in svariate leggi e l'approvazione della finanziaria con unico articolo e centinaia di commi, senza titoli, senza suddivisioni, con difficoltà di conoscenza per i contribuenti che contrastano con i principi indicati dallo Statuto del contribuente. Ha ricordato inoltre che costituisce un dovere per gli Uffici Finanziari valutare le difese del Contribuente provvedendo a rispondere e motivare obbligatoriamente. In conclusione la Commissione Tributaria costituisce un Giudice specializzato che ha trovato una sua Precisa collocazione e che potrà garantire l'effettiva applicazione dello Statuto del contribuente.
Il Prof. Cesare Glendi riferito su situazioni paradossali venutesi a creare in conseguenza del condono, con la nascita del "contenzioso da condono". Preliminarmente ha espresso alcune riflessioni sugli argomenti trattari dal Prof. Marongiu: ritenendo che se il legislatore ordinario si pone in contrasto con la norma statuaria senza fornire spiegazioni, potrebbe ravvisarsi una ipotesi di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.; la Sez. V della Cassazione non ancora riesce ad esprimere compiutamente la propria funzione per l'esistenza di reiterati contrasti riportati poi alle SS.UU., e quindi in contrasto con i principi dello Statuto; con un legislatore così confusionario la sopravvivenza delle Commissioni è garantita come potrà trovare conferma nel contenzioso da condono. Ha successivamente esaminato le problematiche derivanti dalla interpretazione da dare al richiamo ex art. 16 agli atti di imposizione (accertamento; sanzioni) e ad ogni altro atto, alle difficoltà applicative nei casi di diniego di condono da opporre davanti al Giudice presso cui pende la lite (Comm. Provinciale, Commissione Regionale, Cassazione, G.O.); tale previsione dovrebbe ritenersi superata (o incoistituzionale) a seguido della riforma che ha attribuito la competenza in via esclusiva alle Commissioni Tributarie con la conseguenza che l'atto di diniego di condono dovrebbe essere impugnabile davanti alla Commissione Provinciale. Altre difficoltà interpretative e apllicative sorgono nei casi di definizione della lite in pendenza di impugnazione con richiesta di condono, si discute se con l'impugnazione del diniego di condono andrebbe accorpato l'appello alla sentenza o se debbono trattarsi separatamente e poi se vi sia una duplice competenza per esplicare il potere di sospensiva.
L'On. Mario Lettieri si è trovato a dover difendere l'attività del legislatore riconoscendo che se si continuano a creare molte leggi errate o non rispettose dei principi cardine dell'ordinamento, la permanenza delle Commissioni è assicurata. In quest'ultimo periodo in sede legislativa si è parlato troppo di giustizia penale mentre per i cittadini sono importanti il civile, l'amministrativo e il tributario. 1 condoni sono in netto contrasto con lo Statuto del contribuente e si pongono in conflitto con la Coistituzione (art. 3) abbassando il tasso di legalità mentre andrebbe combattuta seriamente l'evasione fiscale. Ha denunciato la scarsa qualità dei difensori dell'Amministrazione ed alla frequente assenza dalle udienze. Per far funzionare la macchina fiscale occorre dire no ai condoni, mentre laa cd riduzione della imposizione diretta costituisce una turbata del Governo (vantaggi notevoli per gli alti redditi, piccoli oboli per i poveri) a fronte del contemporaneo aumento delle imposte indirette che colpiscono indiscriminatamente i contribuenti indipendentemente dal reddito. Occorre procedere alla riforma della riscossione poiché oggi si riscuote solo il 10% delle somme iscritte a ruolo e la eliminazione della Commissione Tributaria Centrale (a costo zero) che non è in condizione di smaltire il considerevole arretrato disponendo per la redistribuzione del carico alle Commissioni Regionali. In conclusione le Commissioni Tributarie hanno svolto una attività meritoria, con una giustizia celere Che funziona e che si è portata a buoni livelli qualitativi.
Il Seri. Doriano Di Benedetto ha evidenziato la funzionalità dell'apparato pubblico del contenzioso tributario che ha portato a risultati positivi nello smaltimento dei carichi di lavoro non solo per i condoni, ma anche per il giudice unico. Ha osservato che gli uffici degli enti locali erano scarsamente preparati in materia fiscale ma si sta recuperando e migliorando. Ha espresso partecipazione alle preoccupazioni del personale dipendente delle Commissioni Tributarie Auspicando interventi che permettano di evitare di disperdere le professionalità acquisite.
Il Prof. Massimo Basilavecchia ha esaminato gli strumenti deflattivi accertamento in adesione, l'anticipazione di accordi, concordati preventivi; ha espresso la contrarietà ai condoni al fine di poter ripristinare un rapporto di serietà trà Stato e contribuenti; è necessario procedere allo smaltimento del carico di processi pendenti presso la Commissione Centrale, disponendo l'ampliamento anche delle competenze delle Commissioni Tributarie (es: per le procedure esecutive successive alla cartella esattoriale).
L'On. Antonio Leone ha ricordato che la giustizia tributaria ha ormai assunto una chiara connotazione del suo carattere giurisdizionale a cui va ulteriormente estesa la competenza; va rafforzata la qualifica zione dei Giudici e del personale addetto alle Commissioni al fine di ottenere un ruolo specifico (ad es. presso il Ministero della Giustizia) con relativa preparazione. Propone ampliamento attribuzioni delle competenze: alle vertenze pensionistiche, alle sanzioni amministrative ai concessionari della riscossione, alle tariffe e canoni sostitutivi di importi qualificati in precedenz come tributi; nascita di una società unica di riscossione a livello nazionale.-
Il Seri. Giovanni Legnini ha posto l'attenzione alla fiscalità ed alla giustizia tribu- taria migliorata in termini di autorevolezza nonostante alcune difficoltà operative compensate dagli operatori, inaccettabile la dipendenza del personale dal Ministero dell'Economia (parte in causa del processo) sia sotto il profilo funzionale che economico. Il Giudice Tributario deve poter esplicare in pieno la sua autonomia ed è opportuno intervenire con un ampliamento delle competenze, con migliora- mento dei compensi (i giudici ordinari nella giustizia ordinaria sono pagati molto meglio) e passaggio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.
Il Dott. Domenico Caputo , che ha svolto il compito di moderatore, è intervenuto osservando che vi è stata una storica distorsione nel rapporto tra contribuente e fisco, successivamente migliorato con l'avvento delle nuove Commissioni Tributarie. Non bisogna preoccuparsi per gli effetti dei provvedimenti di condono in quanto nuovi compiti potranno essere svolti dal personale delle Commissioni (schede da predisporre, preparazione giurisprudenza da massimare o da allegare al fascicolo in trattazione ecc.) vi sarà inoltre nuovo contenzioso da condono, l'incremento di quello da fiscalità locale. Comunque l'eventuale riduzione del personale potrà essere valutato solo dopo la verifica degli effetti deflattivi derivanti dai condoni.
Il Dott. Agostino Del Signore per l'AMT ha espresso la solidarietà al personale amministrativo delle Commissioni condividendo le preuccupazioni sulla adeguata considerazione che riguarda anche i giudici. Fondamentale la terzietà delle, Commissioni giudici e personale amministrativo; è inaccettabile la dipendenza dal Ministero dell'Economia; necessita di un ruolo autonomo preferibilmente presso la Presidenza del Consiglio oppure del Min. della Giustizia; rendere effettiva l'autonomia dal Ministero Dell'Economia con la sottoposizione del personale alle direttive del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Va evidenziato che nonostante gli accordi ed i consensi manifestati da tutti i Politici non si è ancora proceduto alla eliminazione del termine di durata della nomina dei Giudici anche se di recente è stata portata da nove a dieci la durata dell'incarico. Ciò porta certamente una situazione di incertezza che dovrebbe essere superata.
Il Prof. Lorenzo Del Federico ha rilevato che non c'è il "collo di bottiglia" in Cassazione Sez. V sia per la peculiare organizzazione della segreteria che correda ampiamente con la giurisprudenza i ricorsi oggetto di trattazione, per la cernita dei ricorsi con declaratorie di inammissibilità; per la necessità di motivare le istanze di prelievo; ciò ha portato ad una media di sentenze di 250 per magistrato, Per cui nel rilevare che la media delle sentenze all'anno per giudici tributari delle Commissioni Regionali è di 69 e quelle delle Provinciali è di 200, sarebbe opportuno poter estendere le attività di Segreteria. E' inoltre auspicabile che non si intervenga sulla normativa del Dlgs. 546/92 e che venga costituita una Agenzia della Giustizia Tributaria e del Garante che assorba i dipendenti sempre con i tratti di aubonomia tipici delle Agenzie. PRESIDENTE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO |